Tre quesiti in merito alla nomina di rappresentante legale negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Ecco i quesiti a cui il MISE risponde con la Risoluzione n. 41974/2017:
- Qualora l’imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società siano intestatari di più autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione, è necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso per ciascuno di essi al fine di garantire la conduzione dell’esercizio?
- Con quali modalità il soggetto titolare dell’autorizzazione procede alla nomina della figura del rappresentante legale? E’ necessaria una procura institoria ai sensi degli articoli 2203 ss. Cod. civ. o è sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione con il quale il soggetto attesterà di essere in possesso dei requisiti morali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l’accettazione dell’incarico affidatogli?
- I requisiti morali ai sensi del TULPS sono quelli indicati nel medesimo Testo Unico oppure anche quelli previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010?
In merito al primo quesito, il MISE ricorda che il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze). Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.
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