MAGGIOLI EDITORE - Polnews
Tre quesiti in merito alla nomina di rappresentante legale negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Esaminiamo la Risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017 del MISE, che contiene risposte e chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Ecco i quesiti a cui il MISE risponde con la Risoluzione n. 41974/2017:
In merito al primo quesito, il MISE ricorda che il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze). Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.
Esegui il login e continua la consultazione della Risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017 del MISE
www.polnews.it