Spetta al Sindaco emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti
Il caso. Il Responsabile dell’Ufficio di polizia municipale di un comune della Basilicata adottava un provvedimento col quale ordinava all’ANAS ed a due imprese operanti sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo il percorso autostradale.
L’Ente statale impugnava l’ordinanza dinanzi al TAR locale, sostenendo l’incompetenza del dirigente a sottoscrivere il provvedimento, che respingeva il ricorso.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4230 del 6 settembre 2017, accoglieva l’appello chiarendo che la competenza ad emettere ordinanze in materia di rimozione rifiuti è del sindaco.
Nonostante l’art. 107 del T.U.E.L. attribuisca in generale l’attività di gestione ai dirigenti, compete al Sindaco l’emanazione dell’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del carattere di specialità riconosciuto all’art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006.
Consulta la sentenza n. 4230/2017, Consiglio di Stato
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