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Spetta al Sindaco emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti
Consiglio di Stato, sentenza 6/9/2017, n. 4230: le ordinanze di bonifica dei siti inquinati sono di competenza del sindaco e non del dirigente
Il caso. Il Responsabile dell’Ufficio di polizia municipale di un comune della Basilicata adottava un provvedimento col quale ordinava all’ANAS ed a due imprese operanti sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo il percorso autostradale.
L’Ente statale impugnava l’ordinanza dinanzi al TAR locale, sostenendo l’incompetenza del dirigente a sottoscrivere il provvedimento, che respingeva il ricorso.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4230 del 6 settembre 2017, accoglieva l’appello chiarendo che la competenza ad emettere ordinanze in materia di rimozione rifiuti è del sindaco.
Nonostante l’art. 107 del T.U.E.L. attribuisca in generale l’attività di gestione ai dirigenti, compete al Sindaco l’emanazione dell’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del carattere di specialità riconosciuto all’art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006.
Consulta la sentenza n. 4230/2017, Consiglio di Stato
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