Ordine e sicurezza pubblica
Le Forze dell’Ordine intervenute abbiano riscontrato, altresì, un numero di presenze superiore a quello previsto, in contrasto con il verbale di agibilità delle strutture e con l’ordinanza sindacale con i quali è stato fissato in 2000 il limite massimo di persone che possono partecipare ad iniziative danzanti e/o musicali organizzate presso gli stabilimenti balneari per prevenire l’insorgere di problematiche inerenti alla sicurezza urbana e all’incolumità pubblica. Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s. assume natura cautelare (e non sanzionatoria), sicché l’atto contestato risulta diretto a tutelare superiori interessi generali e ad eliminare, in via preventiva, future possibili fonti di pericolo e non è anche volto a punire il titolare della licenza e, quindi, può essere adottato a prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
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