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Ordine e sicurezza pubblica
È legittimo il decreto del Questore, ai sensi dell'art. 100 del t.u.l.p.s., che dispone nei confronti del gestore di uno stabilimento balneare la sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché la sospensione dell’attività di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti per giorni 30 (trenta), qualora in occasione di una manifestazione di pubblico spettacolo le Forze dell’ordine intervenute abbiano soccorso più giovani, alcuni dei quali giacenti a terra semincoscienti per un accertato abuso di alcool - TAR Lazio, 14/9/2015, n. 11219

Le Forze dell'Ordine intervenute abbiano riscontrato, altresì, un numero di presenze superiore a quello previsto, in contrasto con il verbale di agibilità delle strutture e con l'ordinanza sindacale con i quali è stato fissato in 2000 il limite massimo di persone che possono partecipare ad iniziative danzanti e/o musicali organizzate presso gli stabilimenti balneari per prevenire l'insorgere di problematiche inerenti alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica. Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s. assume natura cautelare (e non sanzionatoria), sicché l’atto contestato risulta diretto a tutelare superiori interessi generali e ad eliminare, in via preventiva, future possibili fonti di pericolo e non è anche volto a punire il titolare della licenza e, quindi, può essere adottato a prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

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