La bonifica di siti
L’articolo 257 del d.lgs. 152/2006 sanziona colui che non provvede ad effettuare la bonifica del sito contaminato, in particolare sanziona penalmente due diverse fattispecie:
- l’omessa bonifica del sito inquinato, con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro;
- la mancata comunicazione dell’episodio inquinante alle autorità competenti secondo le modalità previste dall’art. 242, con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
In entrambe le ipotesi il destinatario della sanzione è il soggetto che provoca l’inquinamento.
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