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La bonifica di siti

L?articolo 257 del d.lgs. 152/2006 sanziona colui che non provvede ad effettuare la bonifica del sito contaminato, in particolare sanziona penalmente due diverse fattispecie:
  1. l?omessa bonifica del sito inquinato, con la pena dell?arresto da sei mesi a un anno o con l?ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro;
  2. la mancata comunicazione dell?episodio inquinante alle autori­tā competenti secondo le modalitā previste dall?art. 242, con la pena dell?arresto da tre mesi a un anno o con l?ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
In entrambe le ipotesi il destinatario della sanzione č il soggetto che provoca l?inquinamento.

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