Ingresso in Italia dello straniero e dell’apolide
Ai sensi dell’art. 4 del T.U. – D.LGS: 286/1998 “l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso”.
Il passaporto è un documento di riconoscimento che consente al suo titolare di viaggiare; il visto è una vignetta sticker che si appone su una delle pagine del passaporto e viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
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