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Ingresso in Italia dello straniero e dellā€™apolide

Ai sensi dell?art. 4 del T.U. - D.LGS: 286/1998 ?l?ingresso nel territorio dello Stato č consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d?ingresso?. Il passaporto č un documento di riconoscimento che consente al suo titolare di viaggiare; il visto č una vignetta sticker che si appone su una delle pagine del passaporto e viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

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