Il vincolo di destinazione d’uso alberghiero
L’apposizione di un vincolo di destinazione d’uso alberghiero può ritenersi legittimo, e ancor più costituzionalmente compatibile, in quanto non sia destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo.
Ai sensi dell’art. 8, l. 17 maggio 1983, n. 217, l’Ente locale può prevedere con discrezionalità criteri e modalità per la rimozione del vincolo alberghiero, distinguendo tra le diverse zone del suo territorio e tra le differenti tipologie di strutture (discrezionalità nel quomodo della rimozione), ma non può del tutto trascurare il profilo legato alla perdita di convenienza economico-produttiva dell’impresa alberghiera omettendo del tutto tale presupposto o introducendone di ulteriori non previsti dalla legge.
L’apposizione del vincolo di destinazione d’uso alberghiero al fabbricato nella misura in cui risulta destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo, immodificabile e non rimuovibile, risulta illegittimo poiché del tutto disancorato dalla previsione della sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione prescritta.
Se unica condizione a cui deve essere subordinata la rimovibilità del vincolo alberghiero è la comprovata non convenienza economica dell’impresa alberghiera, tuttavia è necessario che l’amministrazione comunale, nell’ambito della propria discrezionalità, preveda la possibilità di rimozione del vincolo a tal fine individuando specifici parametri idonei a rappresentare i fattori più rilevanti della capacità produttiva, correlati alla redditività obiettiva dell’impresa alberghiera.
Consiglio di Stato 15/3/2024 n. 2552
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