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Il vincolo di destinazione d’uso alberghiero

L?apposizione di un vincolo di destinazione d?uso alberghiero può ritenersi legittimo, e ancor più costituzionalmente compatibile, in quanto non sia destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo. Ai sensi dell?art. 8, l. 17 maggio 1983, n. 217, l?Ente locale può prevedere con discrezionalità criteri e modalità per la rimozione del vincolo alberghiero, distinguendo tra le diverse zone del suo territorio e tra le differenti tipologie di strutture (discrezionalità nel quomodo della rimozione), ma non può del tutto trascurare il profilo legato alla perdita di convenienza economico-produttiva dell?impresa alberghiera omettendo del tutto tale presupposto o introducendone di ulteriori non previsti dalla legge. L?apposizione del vincolo di destinazione d?uso alberghiero al fabbricato nella misura in cui risulta destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo, immodificabile e non rimuovibile, risulta illegittimo poiché del tutto disancorato dalla previsione della sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione prescritta. Se unica condizione a cui deve essere subordinata la rimovibilità del vincolo alberghiero è la comprovata non convenienza economica dell?impresa alberghiera, tuttavia è necessario che l?amministrazione comunale, nell?ambito della propria discrezionalità, preveda la possibilità di rimozione del vincolo a tal fine individuando specifici parametri idonei a rappresentare i fattori più rilevanti della capacità produttiva, correlati alla redditività obiettiva dell?impresa alberghiera. Consiglio di Stato 15/3/2024 n. 2552

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