Armi da fuoco, regole tecniche per la disattivazione
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 118 del 21 maggio 2016 il Decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, recante “Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A,B,C e D dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.
Il Regolamento introduce in particolare:
a) Nuove specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco, come individuate nell’Allegato I al Regolamento medesimo;
b) L’obbligo di verifica dell’avvenuta disattivazione da parte di una “autorità competente” che dovrà apporre sulle armi disattivate e loro parti una specifica “marcatura” (All. II del Reg.) e rilasciare al proprietario dell’arma un “certificato di disattivazione” (Allegato III del Reg.).
Riguardo all'”Autorità” demandata alla verifica dell’avvenuta disattivazione – secondo le nuove specifiche tecniche – la stessa è stata individuata nel Banco Nazionale di Prova, al quale l’arma disattivata dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dal Banco stesso.
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