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Armi da fuoco, regole tecniche per la disattivazione
Il Ministero delinea le linee guida per la disattivazione delle armi da sparo portatili
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 118 del 21 maggio 2016 il Decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, recante "Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A,B,C e D dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
Il Regolamento introduce in particolare:
a) Nuove specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco, come individuate nell'Allegato I al Regolamento medesimo;
b) L'obbligo di verifica dell'avvenuta disattivazione da parte di una "autorità competente" che dovrà apporre sulle armi disattivate e loro parti una specifica "marcatura" (All. II del Reg.) e rilasciare al proprietario dell'arma un "certificato di disattivazione" (Allegato III del Reg.).
Riguardo all'"Autorità" demandata alla verifica dell'avvenuta disattivazione - secondo le nuove specifiche tecniche - la stessa è stata individuata nel Banco Nazionale di Prova, al quale l'arma disattivata dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dal Banco stesso.
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