ARAN: Assegnazione temporanea
Su tale problematica, si ritiene utile precisare che:
a) secondo le regole generali, il personale in comando, e per tutta la durata dello stesso, diventa dipendente, in senso funzionale e a tutti gli effetti dell’ente nel quale presta effettivamente servizio. Con il comando, infatti, non si determina l’estinzione del precedente rapporto di lavoro, ma si ha solo il cambiamento della sede della prestazione lavorativa (presso un nuovo datore di lavoro utilizzatore);
b) pertanto, nel caso di cessazione del comando, con il conseguente rientro presso l’ente di appartenenza, stante la continuità del rapporto, il dipendente conserva comunque il diritto a fruire presso quest’ultimo le ferie comunque maturate e non fruite presso l’ente utilizzatore;
a) non risulta, infatti, l’esistenza di disposizioni legali e/o contrattuali che facciano divieto al dipendente di fruire presso l’ente di appartenenza le ferie maturate e non godute presso l’ente utilizzatore;
b) certamente, in questa ipotesi, l’ente di appartenenza potrebbe trovarsi a fronteggiare costi ulteriori e aggiuntivi (sia sotto il profilo dell’eventuale monetizzazione delle ferie al momento in cui si determina la effettiva cessazione del rapporto di lavoro, ove questa sia ancora possibile ai sensi delle previsioni dell’art. 5, comma 8, della legge n.135/2012, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012); sia, indirettamente, come costi organizzativi, nel caso in cui consenta la fruizione delle precedenti ferie, dopo il ritorno del lavoratore nella propria organizzazione;
c) tuttavia, nella vigente disciplina contrattuale del Comparto Regioni-Autonomie Locali manca una disciplina specifica in materia di comando di personale;
d) ugualmente, nell’ambito della generale regolamentazione dell’istituto, mancano indicazioni specifiche in materia di ferie del personale comandato, che consentano la soluzione prospettata;
e) un eventuale punto di riferimento, pertanto, potrebbe essere rappresentato dall’art. 70, comma 12, del D.Lgs.n.165/2001 secondo il quale l’ente che utilizza il lavoratore deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al trattamento fondamentale.
f) pertanto, si tratta di verificare se nell’ambito della generale previsione del citato art.70, comma 11, del D.Lgs.n.165/2001 possa farsi rientrare anche la particolare soluzione da voi prospettata;
g) trattandosi, tuttavia, di una problematica afferente alla definizione dell’esatta portata applicativa di norme legge (il citato art.70 del D.Lgs.n.165/2001), la stessa dovrà essere sottoposta al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Novità editoriali
Riforma Madia
e pubblico impiego
di Luigi Oliveri
Il volume analizza le norme contenute nella Legge 7 agosto 2015, n. 124 dedicate alla nuova disciplina del lavoro pubblico, approfondendo, uno ad uno, i singoli criteri di delega. Affronta tutti i temi delicati della riforma della dirigenza e, per quanto riguarda gli enti locali, della soppressione della figura del segretario comunale,sostituito a regime dal dirigente apicale..
|
Eventi e formazione
Varazze (SV), 3 marzo 2016
Bari, 9 marzo 2016
Milano, 17 marzo 2016
Verona, 24 marzo 2016
Cagliari, 31 marzo 2016
Trento, 6 aprile 2016
Arona (NO), 9 aprile 2016
Giulianova Lido (TE), 21 aprile 2016
Docente: Claudio Malavasi
> Le nuove forme di trattenimento, temporanee e permanenti, in sede fissa
Inquadramento, disciplina e controllo
Bologna, 31 marzo 2016
Milano, 7 aprile 2016
Docente: Saverio Linguanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA