ZTL e aree pedonali: competenza in capo alla giunta
Rientra tra i poteri della giunta la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 15 luglio 2020, n. 4567.
Ed infatti, l’art. 7, comma 9, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Come evidenziato in precedenza dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 ottobre 2019, n. 7129), la norma citata “attribuisce espressamente alla Giunta comunale una regolazione generale della restrizione del traffico veicolare urbano anche in considerazione del suo generale impatto territoriale, e così la individuazione di specifiche aree da “pedonalizzare” o “semipedonalizzare”. Tale è la funzione primaria dell’art. 7, comma 9, che corrisponde ad un obiettivo programmatorio generale del traffico veicolare, che si specifica anche attraverso la delimitazione di zone pedonali, a traffico limitato, analogamente a quanto avviene per il Piano urbano del traffico: con cui, del resto, tali misure devono necessariamente armonizzarsi. La previsione di una autonoma Zona a Traffico Limitato postula dunque una razionalizzazione dell’uso del territorio in chiave programmatoria che la norma non a caso attribuisce alla Giunta comunale”.
Massima di Enzo Cuzzola
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