Zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria istituita con ordinanza contingibile e urgente
Pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al Comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, è applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dagli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti; è pertanto legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale è istituita una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria.
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