Visibilità anteriore negli autoarticolati: eventuali modifiche all’abitacolo non devono violare l’art. 78 comma 3 del Codice della Strada
Un “tavolinetto centrale da cruscotto”. Tanto sarebbe bastato a causare un grave incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto un autoarticolato in manovra. In seguito ai fatti il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL CNI di Cuneo ha scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo di verificare l’idoneità dell’installazione dell’oggetto incriminato sui TIR.
In assenza di specifiche verifiche tecniche fa fede il Codice della Strada
L’omologazione dei veicoli destinati al trasporto cose (inquadrati nelle categorie internazionali N) è oggetto di normativa armonizzata a livello comunitario. Questa non prevede alcuna verifica della visibilità diretta (non essendo i veicoli predisposti all’installazione di attrezzature anteriori, come nel caso di trattori agricoli o macchine operatrici) mentre è controllata la visione ottenibile con gli specchietti.
Ciò premesso, ogni modifica apportata al veicolo, in particolare riguardante la riduzione della visibilità , può rientrare nell’ambito delle violazioni del Codice della Strada, in particolare dell’art. 78 comma 3 (“Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”).
Oltre al succitato articolo, la circolare rileva anche che l’applicazione di oggetti ingombranti sui veicoli è lecita se rientra nel canone dettato dall’art. 164 C.d.S., comma 1 (“Sistemazione del carico sui veicoli”) che dispone, fra l’altro, che gli oggetti caricati a bordo del veicolo non riducano la visibilità del conducente.
Consulta la Circolare prot. 2349 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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