Violazione dei limiti di velocità
I Giudici di merito accolgono l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice stradale, relativo al superamento di limiti di velocità, sul presupposto che il Comune abbia posizionato i cartelli di segnalazione degli autovelox a distanze inferiori rispetto a quelle minime regolamentari.
Quest’ultima decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Comune, il quale lamenta che i Giudici di merito abbiano errato nel ritenere non corretto il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox poste che il Prefetto aveva autorizzato l’istallazione di due postazioni uno per ogni senso di marcia e che, inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio e rilasciata agli uffici pubblici si ricava che i cartelli di segnalazione erano stati disposti a norma di legge.
Il ricorso è fondato, le doglianze attengono alla questione relativa alla distanza minima per la posizione dei segnali stradali e dei disposizioni luminosi rispetto al punto di rilevamento della velocità.
La Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l’uso di autovelox è disciplinato dall’art. 2 d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo dello loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento».
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