Veicoli sequestrati: contenimento delle spese di custodia
Con la circolare prot. n. 70388 del 1/6/2018 la Prefettura di Firenze fa riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/5721/14/101/20/4 del 1/8/2014 nella quale viene precisato che i veicoli sottoposti a sequestro o fermo, devono, in via di principio, secondo la normativa vigente, essere affidati al proprietario, ovvero, se costui non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing ecc.).
La disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove egli custodirà il veicolo, nonché l’idoneità dello stesso, non deve più essere oggetto di dichiarazione autocertificata.
I casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato alla depositeria autorizzata o al custode acquirente, laddove individuato, risultano i seguenti:
– assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altri soggetti obbligati in solido;
– rifiuto, con le gravi conseguenze sanzionatorie previste dagli art. 213, comma 2 ter e 214, comma 1, C.d.S.;
– soggetti che versino in uno stato di infermità mentale;
– misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto;
– ipotesi di fermo amministrativo previsto dagli art. 202, comma 2 quater e 207, comma 3 C.D.S.
Consulta la Circolare prot. n. 70388/2018, Prefettura di Firenze
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