Veicoli in esenzione del dispositivo tachigrafico

La normativa sull’installazione dei sistemi tachigrafici sui veicoli adibiti al trasporto su strada di cose e persone, è regolamentata, dall’art. 1 del Reg. 165/14/CE, modificato dal recedente Reg. 1054/2020/UE che prevede : “Il presente regolamento stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’installazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, ai regolamenti(CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009, (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle direttive 92/6/CEE e 92/106/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, alle direttive 96/71/CE, 2014/67/UE e (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e i requisiti applicabili all’utilizzo delle informazioni e dei dati, diversi dai dati personali, registrati, elaborati o memorizzati dai tachigrafi per fini diversi dalla verifica di conformità agli atti di cui al paragrafo 1.”

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