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Con il decreto 27/7/2018 (G.U. 1478/2018, n. 188) il Mit fornisce le regole secondo cui i complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati delle caratteristiche di cui all’appendice IV all’art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, rientrano nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, di cui all’art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni attribuite al complesso, senza che però si determini il superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della strada.
Il Ministero della salute con l’Ordinanza 26/7/2018 (G.U. 27/8/2018, n. 198) stabilisce che il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.
Il Ministero della salute con l’Ordinanza 25/6/2018 (G.U. 27/8/2018, n. 198) stabilisce che il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, è ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 29 agosto 2018.
Consulta: Decreto 27/7/2018, Mit – Ordinanza 26/7/2018, Ministero della salute – Ordinanza 25/6/2018, Ministero della salute
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