Trasporti combinati: limiti di massa
Il trasporto combinato può essere effettuato con due diverse formule:
• utilizzando container o casse mobili contenenti le merci e che sono trasferiti, anche con l‘ausilio di attrezzature specifiche, sui diversi mezzi di trasporto interessati dal trasporto combinato;
• caricando le merci su un semirimorchio che, a sua volta, viene caricato su un treno o su una nave e, per le tratte stradali, agganciato ad un trattore stradale, senza rottura di carico nel cambio di modalità di trasporto.
La direttiva 2015/719, recepita con DM 6.4.2017, prevede espressamente deroghe alle dimensioni ed ai pesi massimi autorizzati dei veicoli impegnati in trasporti combinati (nei limiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE) effettuati con la prima delle due formule sopraindicate.
Per promuovere ulteriormente le operazioni di trasporto combinato e al fine di tener conto del peso a vuoto dei container o casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza, la predetta normativa consente la circolazione di complessi veicolari di cinque o più assi fino a un peso totale autorizzato di 44 t., come già accade nel nostro Paese per i trasporti nazionali effettuati i con veicoli aventi le stesse caratteristiche.
Anche per il trasporto effettuato con semirimorchi è possibile applicare il limite di massa previsto dall’art. 62 CDS per le tratte stradali iniziali/terminali effettuate in ambito nazionale.
Le indicazioni sopraindicate trovano applicazione nei limiti delle caratteristiche tecniche di ciascun veicolo che sono riportate sul relativo documento di circolazione e, quindi, il limite sopraindicato trova applicazione solo per i veicoli riconosciuti tecnicamente idonei a raggiungere tale massa limite indicata dall’art. 62 CDS.
Consulta la Circolare, 26/3/2018, ministero dell’Interno
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