Transito su strada ad uso pubblico
Il Tribunale afferma che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente interessare un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza.
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Eventi e formazione
La gestione delle entrate vincolate del Codice della strada alla luce della contabilità armonizzata Docente: Claudio Malavasi |
Le nuove forme di trattenimento, temporanee e permanenti, in sede fissa Docente: Saverio Linguanti |
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