Terre e rocce da scavo: esclusione dalla disciplina generale dei rifiuti

La Corte di Cassazione Pen. Sez. III n. 42237 del 17 ottobre 2023 ha nuovamente chiarito che l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

Tale interpretazione è ormai granitica nella giurisprudenza della Corte, che ha reiteratamente espresso il principio di carattere generale quello secondo cui, quando il materiale non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall’art. 185 d.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell’ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l’onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su ne invoca l’applicazione.

Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti previsti dalla legge; in proposito, ha chiarito che necessita, ai fini dell’applicabilità della specifica disciplina, la coesistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.

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