Tamponamento a catena: è responsabile del sinistro il solo conducente che determina le collisioni

Il caso. A seguito di un tamponamento a catena avvenuto tra tre diversi veicoli, il Tribunale di Cosenza riteneva corretto quanto stabilito dal Giudice di prime cure sulla idonea applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. al caso di specie. Il conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento, ricorre in Cassazione poiché considera unico responsabile del sinistro il terzo veicolo coinvolto, il quale era giunto a tutta velocità tamponando le due autovetture davanti, tra cui la sua, che procedevano lentamente sulla strada.

Nell’ipotesi di scontro o tamponamento tra più veicoli, trova applicazione il dispositivo dell’art. 2054, secondo comma, c.c., secondo cui «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». Qualora, invece, si verifichino scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile è il conducente che determina le collisioni, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli della colonna stessa, come avvenuto nel caso di specie.

Consulta la sentenza n. 15788/2018, Cassazione civile

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