Sospensione provvisoria della patente di guida
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30150 sottolinea che “le ipotesi di guida in istato di alterazione piscofisica dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 222 commi 2 e 3 cds, in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal prefetto previa valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 comma 1 cds un atto dovuto privo di discrezionalità”.
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