Sospensione della riproduzione musicale

IL CASO

Il ricorrente, titolare di una bar nel centro di Verona, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, riscontrata la reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento sulle attività rumorose, ha disposto la sospensione della diffusione di riproduzione musicali per 28 giorni consecutivi, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere poiché non ritiene legittimo che l’ente pubblico imponga ai privati l’obbligo di adottare i necessari accorgimenti atti a garantire il rispetto della convivenza civile assicurando un’adeguata sorveglianza volta a garantire il normale svolgimento dell’attività e quindi a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori.

Leggi la decisione del TAR VENETO

 



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