Sospensione della patente di guida
Il caso. Il Tribunale di Cagliari revocava la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta nei confronti dell’imputato con apposita sentenza del Gup e disponeva il ripristino della pena sostituita di arresto con il pagamento di un ‘ammenda più la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La revoca era stata proposta poiché, a seguito di accertamento dei Carabinieri, risultava che l’imputato non avesse mai svolto lavoro di pubblica utilità, o meglio non si fosse mai attivato per eseguirlo.
L’imputato propone così ricorso per cassazione denunciando che il Tribunale non aveva valutato il fatto che il lavoro in oggetto, pur se programmato dal Comune, non era mai stato avviato ed inoltre il giudice dell’esecuzione non aveva stabilito né un termine iniziale né uno finale entro il quale effettuare il lavoro medesimo.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., per la sostituzione del lavoro di pubblica utilità alla pena inflitta non è necessaria apposita istanza da parte dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, senza che quest’ultimo possa , di sua iniziativa, sollecitare o richiedere tale beneficio.
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