Sospensione autorizzazione di pubblico esercizio
E’ pacifico, nel caso di specie, che l’autorizzazione alla somministrazione, finalizzata alla gestione di un bar/tavola fredda, non consentiva la preparazione di pasti caldi, come invece è stato ripetutamente accertato dagli agenti di polizia locale in occasione di tutti i sopralluoghi; dette reiterate infrazioni hanno conseguentemente condotto all’emissione del provvedimento impugnato in applicazione della norma di carattere riassuntivo di cui all’art. 69, comma 10, della legge regionale 6/2010 (in cui è previsto che “le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”), che perfettamente si raccorda alla vista disciplina prevista dall’art. 9 del r.d. 773/1931. Nella specie l’amministrazione comunale – competente a provvedere in virtù del principio del contrarius actus – ha, dunque, legittimamente disposto la sospensione dell’efficacia del titolo che aveva precedentemente rilasciato, peraltro dopo aver diffidato il gestore dal persistere nelle violazioni in questione, tuttavia riscontrate per ben due volte.
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