Sorpasso azzardato

Il caso. Un camionista effettua un sorpasso azzardato, con il suo autocarro affianca troppo da vicino un ciclista, provocandone la caduta mortale. Nessuna certezza su un eventuale contatto tra il veicolo e il velocipede, ma, secondo i Giudici la presenza ingombrante del camion è da ritenere sufficiente come causa della caduta dell’uomo in sella alla bici.

Vengono evidenziati i dati relativi alla «ampiezza della strada» e alla «somma degli ingombri affiancati dell’autocarro e del velocipede», e viene subito tratta la conclusione che «per effettuare il sorpasso in sicurezza il camion si sarebbe dovuto spostare almeno di un metro sulla sua sinistra ed invadere l’opposta corsia, manovra altamente pericolosa e non consentita in concreto in quel momento, a causa delle vetture in transito».
«Il camionista si è spostato certamente sulla sinistra ma soltanto di quel poco ritenuto da lui necessario e sufficiente per poter evitare una consistente invasione della corsia opposta e sorpassare il ciclista che con la sua andatura gli impediva di procedere ad alta velocità».

Dalla ricostruzione dell’accaduto emerge in maniera chiara che l’uomo alla guida dell’autocarro ha compiuto una imprudente manovra, caratterizzata da «un affiancamento eccessivo» tra il camion e la bici, affiancamento sufficiente, anche senza un contatto, a provocare «la caduta che aveva portato al decesso del ciclista».

Consulta la sentenza n. 25545/2018, Cassazione penale

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