Smarrisce la pistola sul taxi: porto d’armi revocato per non affidabilità

Nel caso di titolare di autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi che dimentica la propria pistola custodita in un fodero, con annesso caricatore, sul sedile posteriore di un taxi, è lecita da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza la valutazione di non affidabilità del soggetto, la revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenere armi e munizioni di qualsiasi tipo, poiché il ricorrente non è stato in grado di valutare quale fosse la condotta più adeguata da tenere o, addirittura, ha consapevolmente scelto di ignorare una misura di prevenzione essenziale e basilare per chi detiene armi (cioè il fatto di riporre e custodire le armi in un luogo separato dalle munizioni).
Per i giudici del TAR Piemonte “il fatto non può considerarsi un evento fortuito, giacché tale può qualificarsi solo l’accadimento caratterizzato da una tale eccezionalità da renderlo assolutamente ed oggettivamente imprevedibile, ciò che non può predicarsi con riferimento al caso di specie”.
Infatti, “La discrezionalità che l’art. 39 T.U.L.P.S. attribuisce alla Autorità di Pubblica Sicurezza nel valutare l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi è del resto abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all’esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche. E’ dunque necessario che l’Autorità di Pubblica Sicurezza possa tenere in considerazione, ai fini di che trattasi, anche della mera possibilità che un soggetto possa custodire o utilizzare le armi in maniera pericolosa. E’ poi ovvio che anche la sussistenza di questa mera possibilità deve trovare un aggancio nella vita concreta del soggetto che chiede l’autorizzazione al porto o alla detenzione d’armi, ma nel caso di specie questo aggancio è stato legittimamente rinvenuto dalla Prefettura di Torino nell’episodio di cui sopra si è dato conto, che indubitabilmente è indice – per le ragioni sopra esplicitate – di una alterata capacità di individuare la condotta più adeguata da tenere e/o nella propensione a violare le prescrizioni inerenti la custodia delle armi e delle munizioni.”
Consulta la Sentenza del TAR Piemonte n. 1327 del 21.10.2016

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