Sinistro stradale e presunzione di pari colpa
La presunzione del comma 2 dell’art. 2054 c.c., secondo cui in caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno, trova applicazione analogica.
La presunzione di pari responsabilità di colpa in caso di veicoli è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma non nella collisione, sempre che venga accertato in concreto l’effettivo contributo causale nella determinazione dell’evento dannoso.
Come sottolinea la Corte, prevale infatti l’esigenza, di «un’applicazione analogica della disciplina della prova del grado di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno concorso causalmente all’evento-scontro tra veicoli».
Consulta l’ordinanza n. 19197/2018, Cassazione civile
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