Sinistro stradale
Nel caso di specie, un automobilista ha convenuto in giudizio l’Ente gestore delle autostrade per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente provocato da un lancio di sassi avvenuto da un cavalcavia.
La Corte asserisce che avendo il ricorrente invocato al responsabilità extra – contrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c. non risulta pertinente il richiamo alla violazione degli obblighi di vigilanza e manutenzione in quanto, in tal caso, la condotta colposa della concessionaria è irrilevante. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare unicamente il rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
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