Sicurezza stradale: violazione art. 21, commi 2 e 4, C.d.S.
Il caso. Una S.r.l. impugnava dinanzi al Giudice di Pace il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 21, commi 2 e 4, C.d.S..
Veniva contestato alla società, che aveva eseguito dei lavori su una proprietà privata con interessamento di parte del suolo pubblico, di non aver correttamente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi cosa che aveva comportato un abbassamento del terreno vegetale dell’aiuola con compromissione della stabilità del tratto stradale e conseguente danneggiamento di una vettura lì posteggiata.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso annullando il verbale in quanto, essendo il cantiere orami chiuso, non poteva applicarsi l’art. 21 C.d.S..
Il Comune proponeva appello avverso la sentenza che veniva quindi ribaltata dal Tribunale che confermava l’iniziale sanzione emessa dall’ente locale affermando che questo aveva dimostrato la permanenza della responsabilità della società per due anni dopo la chiusura del cantiere.
La condotta sanzionata dalla norma non integra un illecito di carattere permanente e dunque l’illecito viene a cessare con la conclusione dell’opera.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale.
Consulta la sentenza n. 18842/2018, Cassazione civile
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