Servizio taxi e noleggio
È illegittimo, per violazione dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. 19.11.1997, n. 422 che liberalizza, se pure in modo non assoluto, il servizio taxi da e per gli aeroporti, eliminando la rendita di posizione di cui sino a quel momento fruivano gli operatori autorizzati dal comune in cui l’aeroporto si trova ‑ al quale va peraltro riconosciuta efficacia immediata ‑ il regolamento comunale per l’esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, nella parte in cui prevede che: “Premesso che vale il principio generale che per il traffico originato nel territorio comunale sono abilitati a svolgere il servizio taxi esclusivamente i soggetti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Montichiari, ad eccezione: a) dei soggetti dotati di licenza rilasciata dagli enti appartenenti al sistema aeroportuale lombardo così come previsto dall’art. 28 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, previa determinazione del contingente da stabilirsi con la Regione Lombardia, tenuto conto del volume di traffico passeggeri sviluppato dall’aerostazione; b) i titolari di licenza rilasciata da altri enti con i quali il comune di Montichiari ha stipulato apposito accordo ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 al fine di ampliare l’offerta del servizio taxi relativo all’aeroporto, a condizione che venga rispettato il principio di reciprocità”. Il recente “decreto liberalizzazioni”, ovvero il d.l. 24.1.2012, n. 1 convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, in dichiarata attuazione di principi europei e costituzionali, dispone all’art. 1, comma 2, che “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. È criterio interpretativo inequivoco, nel senso che, come nella specie, fra due interpretazioni ugualmente possibili, si debba preferire quella che consente una maggior liberalizzazione dell’attività economica. Nel caso presente, è poi del tutto chiaro che una maggior liberalizzazione, con quello che ne segue in tema di concorrenza e di tariffe più favorevoli, si realizza allorquando presso l’aeroporto presta servizio un numero maggiore di operatori, né pare che tale situazione pregiudichi in alcun modo gli interessi superiori ‑ in sintesi, la protezione dell’ambiente e della persona ‑ che la norma fa salvi.
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