Servizio Atto Giudiziario – Nuove condizioni di offerta in vigore da giugno 2019
Poste italiane ha diffuso le nuove condizioni del Servizio Atto Giudiziario in vigore da giugno 2019.
A partire dal 10 giugno 2019, in linea con le modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del servizio postale* , varieranno le condizioni di offerta del Servizio Atto Giudiziario di Poste Italiane così come di seguito indicato:
A. Servizio di restituzione dell’Avviso di Ricevimento 23L tramite PEC
Come previsto dall’art. 6 della Legge 890/1982, sarà possibile richiedere la restituzione dell’Avviso di Ricevimento dell’Atto Giudiziario (c.d. 23L) via PEC in alternativa alla restituzione dello stesso a mezzo posta.
Per attivare tale funzionalità, il mittente dovrà comunicare a Poste il proprio indirizzo PEC in modalità informatica, tramite appositi strumenti messi a disposizione della clientela, indicati nella documentazione tecnica (“Scheda di Servizio 23L PEC”) che sarà pubblicata su questo sito.
È onere quindi del cliente fornire un indirizzo PEC valido, nonché garantire il buon funzionamento della propria casella PEC.
Nel caso l’indirizzo indicato non sia corretto o sia fornito con modalità diverse da quelle indicate e comunque in relazione a qualsiasi malfunzionamento della casella PEC, l’originale cartaceo sarà reso disponibile ai mittenti, ai sensi art. 6 comma 1 della Legge 890/1982.
B. Forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG)
Al fine di una complessiva ottimizzazione del servizio erogato, per i clienti che affrancano in applicazione di contratti di durata (c.d. clienti contrattualizzati), quali la SMA, la MAAF, Affrancaposta, il Conto di Credito e Posta Easy, i corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e notifica dell’Atto Giudiziario e delle comunicazioni connesse dovranno essere corrisposti come di seguito riportato.
Alle vigenti tariffe dell’atto giudiziario sarà applicato un importo aggiuntivo forfettario (pari a 2,70€) per le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e sinora addebitate al momento della restituzione dell’avviso di ricevimento cd. 23L.
L’importo forfettario di cui sopra è stato calcolato tenendo conto, su base nazionale, della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sull’insieme complessivo delle notifiche (applicata sulle vigenti tariffe previste per le comunicazioni connesse).
In particolare, l’importo complessivo dovuto per la spedizione per gli invii fino a 20 grammi (comprensivo della quota forfettaria di CAN e CAD) varierà da € 6,80 a € 9,50.
L’importo così calcolato potrà essere soggetto a revisioni annuali pro futuro nel caso di variazione delle tariffe unitarie e/o dell’incidenza dell’evento. In tale eventualità Poste pubblicherà i nuovi importi su questo sito e presso i centri di accettazione con un preavviso di 30 giorni.
Si specifica che la forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG) è da intendersi come variazione dell’offerta pubblica di riferimento ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera Agcom 728/13/CONS già partecipata all’Autorità di regolamentazione del settore.
Consulta il nuovo listino completo.
C. Condizioni economiche offerta Servizi Integrati di Notifica (SIN)
Come noto, l’offerta dei Servizi Integrati di Notifica (SIN), pubblicata da Poste Italiane ai sensi della vigente normativa di settore ed in particolare della Delibera 728/13/CONS sopra citata, prevede che il Cliente paghi per l’attività di postalizzazione e notifica non solo la tariffa dell’atto, ma anche le tariffe delle comunicazioni eventualmente connesse ad esso (CAN e CAD) in un unico importo, in funzione dell’incidenza % di queste ultime sui volumi totali degli Atti Giudiziari.
Tenuto conto anche della recente reintroduzione della CAN, Poste Italiane ha consolidato i dati relativi alla % d’incidenza sopra menzionata su base nazionale, riscontrando un incremento nel numero delle CAD per un valore di circa 1,8%.
Ne discende che la componente forfettaria della tariffa di postalizzazione e recapito dell’offerta SIN subirà un incremento di 0,10 cent/€ conseguente all’aumento dell’incidenza % della comunicazione CAD di cui sopra.
In particolare, la tariffa del primo scaglione (comprensiva della quota forfettaria di CAN e CAD) varierà da € 9,40 a € 9,50.
Poste Italiane riesaminerà con cadenza annuale la suddetta incidenza per l’adeguamento costante e pro futuro dei corrispettivi forfettari relativi a CAN e CAD.
Si specifica che l’adeguamento tariffario di cui sopra è da intendersi come variazione dell’offerta pubblica di riferimento ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera Agcom 728/13/CONS già partecipata all’Autorità di regolamentazione del settore.
Consulta il nuovo listino completo.
Infine si coglie l’occasione per informare che a seguito dell’avvenuta pubblicazione della Delibera AGCOM 155/19/CONS “Integrazioni alla regolamentazione in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”, Poste Italiane renderà disponibili alla clientela i nuovi modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale di cui alla legge 890/1982 a partire dal prossimo 22 settembre 2019.
Sarà previsto un periodo transitorio di temporanea coesistenza della vecchia e nuova modulistica della durata di 12 mesi, decorrenti dall’introduzione della nuova modulistica, volto a consentire il graduale smaltimento delle scorte di buste e moduli circolanti.
In tal modo anche i Vostri Uffici potranno adeguarsi senza disagi alle specifiche tecniche sopra citate, disponibili sul sito www.poste.it, pianificando l’approvvigionamento della modulistica e lo smaltimento delle eventuali scorte di modelli già approvvigionati che non potranno, dunque, essere utilizzati oltre il 22 settembre 2020, termine fissato dall’Autorità.
Anche i clienti autorizzati alla stampa in proprio, entro e non oltre i termini di cui sopra, dovranno pianificare lo smaltimento delle scorte dei modelli già stampati e richiedere, in tempo utile per le nuove produzioni, l’integrazione dell’autorizzazione concessa per adeguamento alle nuove specifiche tecniche.
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