Selezione pubblica e concorsi pubblici: la differenza
La selezione pubblica non è un concorso e non deve sottostare alla stessa giurisdizione, lo ricorda il Consiglio di Stato affrontando un ricorso presentato contro una selezione ai sensi dell’art. 110 del TUEL. L’uomo, entrato in graduatoria in un precedente concorso bandito dal medesimo comune, lamenta il mancato scorrimento della graduatoria.
Secondo l’art. 110, comma 1, TUEL, i posti di responsabilità o di alta specializzazione possono essere assegnati attraverso una selezione pubblica che tenga conto di esperienza e professionalità dei candidati. Il contratto che verrà poi firmato sarà un a tempo determinato.
Le caratteristiche della selezione pubblica
La procedura di selezione ha caratteristiche diverse da quelle del concorso pubblico. Non si tratta di una scelta fra candidati sulla base di titoli posseduti e prove uniformate che ne indaghino preparazione e capacità, ma piuttosto di una valutazione dei vari profili professionali al fine di selezionare fra varie figure quella che meglio si adatta all’incarico in palio. Non viene infatti redatta alcuna graduatoria al termine della selezione.
Secondo i giudici inoltre:
”La procedura selettiva prevista dall’art. 110 TUEL «non può essere identificata in una vera e propria procedura concorsuale», […] essa si contraddistingue per una valutazione «di tipo comparativo e procedimentalizzata». Ciò non è tuttavia sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa in una materia, quella del pubblico impiego privatizzato, in cui vige una generale giurisdizione del giudice ordinario, salvo le materie specificamente ad esso sottratte dal testo unico sul pubblico impiego. E tra queste materie vi è appunto quella del concorso pubblico, con le sue peculiari caratteristiche sopra descritte, in assenza delle quali si deve applicare la regola generale della giurisdizione ordinaria.
Quindi solo in caso del concorso svolto nella sua forma più tipica emergono posizione di interesse contrapponibili al superiore interesse pubblico dell’Ente Locale. Quando invece la selezione non si configura in una selezione e non genera una graduatoria in base a titoli ed esami, essa è una “scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi”.
Consulta la Sentenza n. 1549 del 4.4.2017, Consiglio di Stato
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