Scontrino fiscale: non serve per attività ambulante marginale

Non ha l’obbligo di munirsi di registratore di cassa né di emettere scontrini fisali il venditore ambulante di dolciumi che svolge attività marginale con un bancone non motorizzato in occasione di sagre e fiere religiose.
Richiamando la norma specifica (Art. 12 L. n. 413/1991, art. 1 l. n. 18/1983, art. 11, d.lgs. n. 471/1997, at. 1, punto 11 dm del 21.12.1992), la Cassazione segnala che il primo requisito per non essere soggetti all’obbligo dell’emissione dello scontrino è che l’attività svolta non sia quella principale del venditore, ma solo occasionale. Se, infatti, il contribuente è già possessore di altro reddito (ad esempio svolge lavoro dipendente) e la vendita di dolci alla fiera esclude che il volume d’affari dichiarato derivi esclusivamente dall’attività ambulante, non c’è alcun obbligo di emissione dello scontrino fiscale. Il secondo requisito riguarda l’impiego di attrezzature motorizzate. Ma, secono la Cassazione, il termine “motorizzato” indica chi sia dotato di veicolo a motore nell’ambito del commercio ambulante e l’obbligo di emettere lo scontrino non vale per chi ha un’attrezzatura motorizzata che gli consente solo di dislocare agevolmente una postazione di vendita a posto fisso da un luogo a un altro.
Consulta la sentenza 23.9.2016 n. 18674

 

 

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