Sanzioni amministrative: secondo la Cassazione è lecita la maggiorazione del 10% semestrale in caso di ritardo nel pagamento

Il caso esaminato dalla corte di Cassazione con la Sentenza n.2117 del 27.1.2017 è quello di un ricorso a una cartella di pagamento emessa a seguito di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada. Dei tre motivi di ricorso presentati, di particolare interesse risulta essere il terzo, che deduce la violazione degli artt. 206, 203, comma 3, 194 Codice della Strada, e 27 legge n. 689/1981, circa la legittimità della maggiorazione applicata.

Sulla questione i giudici ricordano che la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 costituisce un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale e ribadiscono la natura della maggiorazione prevista per il ritardo nel pagamento:

“secondo consolidato orientamento di questa Corte, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della 1. n.  689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Consulta il testo della sentenza Corte di Cassazione n. 2117 del 27.1.2017

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