Sanzioni amministrative accessorie per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p. Procedura di applicazione
Con Circolare n. 19 del 23/11/2017, il Comando Polizia Locale Milano fornisce indicazioni confermate dalla Circolare 25/3/2016, prot. n. 300/A/2251/16/124/68 del Ministero dell’interno.
La Circolare precisa che se gli organi di polizia stradale rilevano un sinistro con lesioni gravi, gravissime o tragiche, accertando infrazioni, sarà necessario indicare nel verbale che l’autorità competente a ricevere l’eventuale ricorso, in questo caso, è il Tribunale e non il Giudice di Pace.
La nuova procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali gravi o gravissime impone una rinnovata attenzione all’art. 221 del C.d.S. che tratta della connessione degli illeciti amministrativi con i reati. Spetterà al Giudice penale occuparsi del destino di una multa connessa non pagata. Per questo motivo il ricorso in opposizione contro questo tipo di infrazioni amministrative dovrà essere proposto direttamente al Tribunale e non più al Giudice di Pace.
In pratica la procedura sanzionatoria amministrativa attivata a seguito di un sinistro si conclude se il trasgressore procede subito al pagamento in misura ridotta della violazione. Diversamente, «il verbale deve essere trasmesso al Giudice competente il quale ai sensi dell’art. 221 codice della strada – connessione obiettiva con un reato – sarà anche competente a decidere sulla violazione e con la sentenza di condanna applicherà la sanzione prevista per la violazione accertata». In buona sostanza andrà indicato nel verbale che l’autorità competente a ricevere il ricorso, in questo caso, è il Tribunale e non il Giudice di Pace.
Consulta la Circolare n. 19/2017, Comando Polizia Locale Milano
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