Sanzione ex art 187 CdS e detenzione di armi
IL CASO
Il Questore rilasciava ad un privato una licenza per porto di fucile per uso caccia, successivamente il Prefetto emetteva nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi e munizioni, a seguito di una denuncia all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di droghe (ex art. 187 cod. della strada) e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ( ex. art. 73, comma 1, D.P.R. n. 390/1990). Il Questore, pertanto, revocava la licenza di porto d’armi sulla base dell’indicazione da parte della Prefettura di ritenere il soggetto non affidabile circa il buon uso delle armi detenute.
Contro tali atti il privato proponeva ricorso al TAR, che lo accoglieva poiché i procedimenti penali posti a fondamento dell’atto amministrativo erano stati successivamente archiviati.
LA DECISIONE
Il Consiglio di Stato, esprimendosi sull’impugnazione del Ministero dell’Interno, ha tuttavia confermato la decisione prefettizia, sostenendo che nonostante l’archiviazione del procedimento penale, se risulta che vi sia stata guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sussistono i presupposti per disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 del TULPS.
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