Rilascio/rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia

Il Ministero dell’Interno con circolare 11/6/2020, prot. n. 557/PAS/U/006338/10100.A(2) fornisce chiarimenti in merito alle  ricadute applicative delle recenti disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 D.L. 18/2020,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, sul rilascio o rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia.

Il Ministero rammenta che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d’armi – i titoli ancora in corso di validità, ivi compresi quelli che hanno beneficiato della proroga prevista dal richiamato articolo 103, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 2712020, in combinato disposto con l’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo.

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