Riforma del codice della strada
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’obiettivo delle norme è di migliorare la sicurezza stradale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace.
Si interviene in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo, tra l’altro:
- l’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del codice 68, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica;
- l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;
- modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione;
- la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente;
- la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente;
- viene aggiornata la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock.
In merito alla sospensione della patente di guida:
- si prevedono ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti;
- la durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento.
- la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
Si introducono poi disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali (quali, ad esempio, scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette), al fine di elevare gli standard di sicurezza, con la previsione, tra l’altro, di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici.
Infine, in un’ottica di rafforzamento della cultura della guida sicura e della prevenzione, si prevede:
- a seguito della partecipazione a corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, un credito di due punti;
- l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B;
- il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo;
- l’impegno a promuovere campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
Fonte: www.governo.it
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