Revoca della patente per motivi di droga: la sentenza di condanna da sola non basta

La Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018 ha affermato la natura discrezionale del provvedimento prefettizio di revoca della patente adottato per motivi di produzione o spaccio di droga, la condanna per questi fatti può riguardare reati di diversa natura e dunque prima di adottare la revoca occorrerà verificare in concreto la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza richiesta dalla legge.

Il potere di revoca della patente di guida deve essere esercitato soltanto laddove siano ravvisati, in concreto, elementi tali da far ritenere che il possesso del documento in capo al destinatario integri tuttora quella situazione di pericolo per la sicurezza pubblica la cui sussistenza consente l’adozione del provvedimento, il quale — si ricorda – è atto amministrativo previsto e preordinato dal legislatore al perseguimento dell’interesse pubblico all’attività di prevenzione generale e tutela della sicurezza pubblica.

D’ora in poi quindi non potranno più essere adottati provvedimenti di revoca della patente per motivi di droga senza dettagliate motivazioni sulla singola determinazione. La sentenza di condanna da sola non basta.

Andranno valutate le singole decisioni giudiziali «onde conoscere aspetti del comportamento illecito tenuto dai condannati utili a corroborare la prognosi di pericolosità». Occorrerà, per esempio, verificare se i reati riferiti al testo unico sugli stupefacenti siano stati commessi con l’uso di veicoli a motore o cagionando sinistri.

Inoltre, gli Uffici e Comandi delle Forze di polizia andranno sensibilizzati affinché le segnalazioni finalizzate all’adozione del provvedimenti di revoca della patente di guida da essi inoltrate vengano adeguatamente corredate con elementi illustrativi dell’attuale pericolosità sociale degli interessati.
Potranno altresì essere presi in considerazione precedenti provvedimenti di sospensione o revoca dell’abiIitazione alla guida emessi a seguito di violazioni di norme comportamentali del codice della strada.

Consulta la Circolare prot. n. 5210, Ministero dell’Interno

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