Revoca della patente di guida

Secondo la previsione dell’art. 222 Cod. str., la sanzione amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. viene disposta dal giudice, è la revoca della patente di guida. Tale sanzione non conosce modulazione temporale, diversamente dalla inibizione al conseguimento di (nuova) patente diguida, che ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 dell’art. 589-bis cod. pen. ed è disposta per il caso specifico con provvedimento del prefetto”»).

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