Revoca autorizzazione commerciale – Competenza ad emettere il provvedimento
Dal combinato disposto dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 e dell’art. 19 d.P.R. n. 616 del 1977 si desume che, se i Comuni non hanno certamente una competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse, tali enti sono tuttavia formalmente, se non sostanzialmente, competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza (ossia il Prefetto), preposta istituzionalmente alla tutela di tale qualificato interesse.
Tale assetto normativo ha la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale – in quanto contrarius actus – deve comunque provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute, di talché non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare un’autorizzazione rilasciata dal Comune; per l’effetto il legislatore ha definito un contesto operativo nel quale si impone una leale collaborazione tra amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, peraltro su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza.
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