Revisione patente: leccesso di velocità non basta da spiegare, senza i danni a terzi, il motivo per cui il conducente non può più guidare
Accolto il ricorso della automobilista che si è vista sospendere la patente perché responsabile dell’incidente stradale, non dovrà rifare l’esame della patente o sottoporsi a visita medica, anche se il sinistro si è verificato su di un rettilineo con un evidente eccesso di velocità da parte del conducente.
La donna è risultata negativa ai test su alcol e droga, l’unica infortunata nel sinistro è la stessa responsabile e non risultavano gravi i danni alla moto coinvolta inoltre la signora non ha mai commesso gravi infrazioni né subito “decurtazioni” sulla patente. Non si può costringerla a rifare l’esame anche perché al momento dell’impatto l’asfalto era bagnato.
Il provvedimento di revisione, invero, ha natura cautelare e non sanzionatoria: la Motorizzazione ha senz’altro discrezionalità nel disporre la revisione dell’autorizzazione ma è sempre tenuta a riferire per quale motivo il conducente non è più in grado sul piano tecnico o psicofisico di mettersi al volante del mezzo. E ciò perché qualunque tipo di sinistro di per sé non giustifica il provvedimento ex art. 128 C.d.S.
Consulta la sentenza n. 181/2017, Tar Liguria
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