Revisione della pianta organica delle farmacie – competenza
Sul piano giurisprudenziale è ormai assolutamente consolidato l’orientamento che riconosce la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.2.2017 n. 652; id, 15.01.2016, n.110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240). L’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante nell’ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, la congruità, legittimità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.10.2018, n. 5795). Inoltre, l’ordinamento riconosce all’ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.06.2020, n. 3436).
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