Revisione della patente a seguito di sinistro stradale

Qualora dall’analisi dei rilievi eseguiti sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica dei conducenti coinvolti nel sinistro, l’organo di polizia stradale che ha proceduto è tenuto a inviare segnalazione, ai sensi dell’art. 128 codice della strada, all’Ispettorato del D.T.T. competente per territorio al fine di sottoporre i titolari di patente di guida a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, c.d.s. o ad esame di idoneità (art. 128, comma 1, c.d.s.).

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